La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di rimozione di una porta-finestra realizzata abusivamente su una porzione di terreno di proprietà altrui. Il ricorrente sosteneva di aver acquisito l'area per usucapione o che la stessa fosse di sua proprietà, contestando le risultanze della C.T.U. e un atto di rettifica notarile. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato la titolarità dei vicini, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze relative al vizio di motivazione, evidenziando come il mancato rispetto delle distanze legali e l'occupazione di proprietà privata non possano essere sanati senza prove rigorose, specialmente in presenza di una doppia conforme di merito.
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