Due condomini hanno impugnato una delibera assembleare del 2017 che confermava l'incarico a un professionista, sostenendo che la sua nomina originaria del 2015 fosse basata su un verbale falso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la delibera del 2017 costituiva un atto di nomina autonomo e valido. Il punto focale della decisione riguarda la **nomina amministratore per fatti concludenti**: la Suprema Corte ha chiarito che, a seguito della riforma del 2012, tale modalità non è più compatibile con l'ordinamento. L'art. 1129 c.c. impone infatti l'obbligo di specificare analiticamente il compenso all'atto della nomina, a pena di nullità. Questo requisito formale richiede necessariamente una dichiarazione espressa, escludendo che il semplice comportamento dei condomini possa sanare la mancanza di una nomina formale e completa di ogni elemento economico.
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