La Corte di Cassazione ha confermato che la giurisdizione per la ricostituzione carriera di un dipendente pubblico spetta al giudice ordinario, anche se la domanda ha riflessi sulla pensione. Nel caso di specie, una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo per ottenere una corretta progressione economica e giuridica. L'ente previdenziale aveva eccepito il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, ma i giudici hanno chiarito che, se l'oggetto principale è il rapporto di lavoro, l'effetto previdenziale è solo una conseguenza mediata che non sposta la competenza.
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