Durante lo smontaggio di un carrello elevatore, un lavoratore perde la vita. I giudici condannano il datore di lavoro per omicidio colposo e al risarcimento verso i familiari della vittima. L'imputato presenta ricorso contestando la mancata revoca della costituzione di parte civile: a suo avviso, i parenti avevano avviato anche una causa civile, rinunciando implicitamente all'azione penale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. L'azione civile coinvolgeva soggetti ulteriori, come l'azienda sanitaria locale, e si basava su presupposti più estesi. Non sussistendo identità tra le due cause, non opera alcuna revoca della costituzione di parte civile. Il datore di lavoro deve pagare le spese legali e versare un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
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