Competenza Territoriale Inderogabile: la Domanda dell’Attore Prevale sulla Clausola Contrattuale
Nel contesto dei rapporti di lavoro e di agenzia, la scelta del tribunale competente a decidere eventuali controversie non è lasciata alla libera volontà delle parti. La legge, infatti, stabilisce criteri di competenza territoriale inderogabile a tutela della parte considerata più debole, come il lavoratore o l’agente. Con la recente ordinanza n. 32690/2023, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema fondamentale, chiarendo che, ai fini della determinazione del giudice competente, ciò che conta è la prospettazione della domanda avanzata dall’attore, a meno che non sia palesemente fittizia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una controversia tra un collaboratore e una società fornitrice di buoni pasto. Il collaboratore aveva adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l’accertamento di un rapporto di agenzia e le relative conseguenze economiche.
La società convenuta si era difesa eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli. A sostegno della propria tesi, aveva prodotto il contratto sottoscritto tra le parti, il quale conteneva una clausola che designava espressamente il Foro di Roma come unico competente per qualsiasi controversia. Inoltre, la società sosteneva che la richiesta del collaboratore fosse pretestuosa, in quanto a suo dire non erano mai esistiti i requisiti di personalità e continuità tipici del rapporto di agenzia.
Il Tribunale di Napoli, tuttavia, aveva respinto l’eccezione, ritenendo la propria competenza territoriale in base all’art. 413 del codice di procedura civile, norma che stabilisce fori esclusivi per le controversie di lavoro e agenzia, e aveva giudicato non palesemente infondata la domanda dell’attore.
La Decisione della Cassazione sulla Competenza Territoriale Inderogabile
Investita della questione tramite un regolamento di competenza, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando il ricorso della società. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la competenza si determina in base al cosiddetto petitum sostanziale. In altre parole, si deve guardare a come l’attore ha qualificato il rapporto giuridico e ai fatti che ha posto a fondamento della sua pretesa.
Se l’attore agisce in giudizio allegando fatti che configurano un rapporto di agenzia, la competenza a decidere spetta al giudice del lavoro individuato secondo le regole speciali previste dalla legge (art. 413 c.p.c.), che non possono essere derogate da un accordo tra le parti. La clausola che indica un foro diverso è, pertanto, nulla e inefficace.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il criterio della prospettazione della domanda può essere superato solo in un’ipotesi eccezionale: quando la domanda dell’attore appare “vistosamente pretestuosa ovvero fittizia”. Questo si verifica quando è evidente che l’attore ha costruito artificialmente la sua narrazione dei fatti al solo scopo di sottrarre la controversia al suo giudice naturale per radicarla presso un altro foro.
Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli aveva già compiuto questa valutazione, escludendo che la domanda del collaboratore fosse palesemente infondata. Tale valutazione, ha precisato la Cassazione, costituisce un giudizio di merito che non può essere riesaminato in sede di legittimità. Di conseguenza, non essendo stata provata la natura fittizia della richiesta, doveva prevalere il principio generale della prospettazione, con la conseguente affermazione della competenza territoriale inderogabile del Tribunale del Lavoro di Napoli.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la tutela processuale per agenti e lavoratori. Le aziende devono essere consapevoli che l’inserimento di clausole di deroga del foro nei contratti di agenzia o in altri rapporti assimilati a quelli di lavoro subordinato è inefficace. La competenza del giudice del lavoro è stabilita da norme imperative e non può essere aggirata, a meno che la controparte non sia in grado di dimostrare che la qualificazione del rapporto data dall’attore sia palesemente strumentale e priva di qualsiasi fondamento. La decisione sottolinea come la protezione del foro del lavoratore sia un presidio fondamentale del nostro ordinamento processuale.
Come si stabilisce il giudice competente in una causa di lavoro o agenzia?
La competenza si determina sulla base di come l’attore (il lavoratore o l’agente) qualifica il rapporto e presenta la sua domanda al giudice (principio della prospettazione della domanda).
Una clausola nel contratto che stabilisce un foro diverso da quello previsto per le cause di lavoro è valida?
No, non è valida. L’articolo 413 del codice di procedura civile stabilisce una competenza territoriale inderogabile per le controversie di lavoro e agenzia. Qualsiasi patto contrario è nullo.
In quali casi il giudice può ignorare la qualificazione del rapporto data dall’attore ai fini della competenza?
Il giudice può discostarsi dalla prospettazione dell’attore solo se questa appare palesemente e visibilmente pretestuosa o fittizia, cioè costruita in modo artificiale al solo scopo di scegliere un giudice diverso da quello che sarebbe naturalmente competente.