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Permanenza All'Aria Aperta

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il diritto del detenuto di trascorrere un determinato numero di ore al giorno fuori dalla cella, in spazi aperti all'interno del carcere, per tutelare la sua salute fisica e psicologica.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva garantito a un detenuto in regime speciale di 41-bis il diritto a due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva la sovrapponibilità delle due attività in base a una circolare amministrativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la permanenza all'aria aperta e le attività di socialità hanno finalità diverse e non possono essere confuse. La prima tutela la salute psicofisica, mentre la seconda persegue scopi risocializzanti. Di conseguenza, l'amministrazione non può ridurre arbitrariamente il tempo all'aperto a un'ora soltanto.
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Permanenza all’aria aperta: negarla al 41-bis è illegittimo
Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione che imponeva di garantire a un detenuto in regime speciale due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta, senza potervi computare l'ora di socialità trascorsa al chiuso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la permanenza all'aria aperta e la socialità rispondono a finalità diverse: la prima tutela la salute psicofisica, la seconda favorisce le relazioni. Di conseguenza, le due ore di aria aperta costituiscono un limite minimo invalicabile per i detenuti al 41-bis, riducibile solo per eccezionali motivi di sicurezza e non tramite circolari amministrative generali. Vince il detenuto, che ha diritto a fruire separatamente di entrambe le attività.
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Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che garantiva a un detenuto in regime speciale due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva che le attività fuori dalla cella non potessero superare complessivamente le due ore giornaliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la permanenza all'aria aperta (volta a tutelare la salute psicofisica) e la socialità (volta a soddisfare esigenze relazionali) sono diritti distinti con finalità diverse. Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può arbitrariamente ridurre l'ora d'aria per sostituirla con attività al chiuso, a meno che non sussistano eccezionali e documentati motivi di sicurezza individuali. Vince il detenuto, che mantiene il diritto a fruire separatamente di entrambe le tutele.
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Permanenza all’aria aperta 41-bis: Diritto a 2 ore, Ministero KO
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un detenuto a due ore di permanenza all'aria aperta 41-bis, stabilendo che questo tempo non può essere ridotto né confuso con l'ora dedicata alla socialità. Il Ministero della Giustizia sosteneva che una circolare limitasse a due ore totali il tempo fuori dalla cella. La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che la socialità e l'aria aperta hanno finalità diverse (relazionale la prima, di salute la seconda) e che le circolari non possono limitare un diritto previsto dalla legge. Il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile, dando ragione al detenuto.
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Permanenza all’aria aperta 41-bis: no al cumulo con la socialità
Un detenuto in regime speciale ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il diritto a due ore d'aria più un'ulteriore ora di socialità. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione, sostenendo che l'ora di socialità debba essere inclusa nelle due ore massime fuori dalla cella. La Corte Suprema respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la permanenza all'aria aperta 41-bis e la socialità sono diritti distinti e non sovrapponibili. Il primo tutela la salute, il secondo le esigenze relazionali. La Corte conferma che la riduzione dell'ora d'aria è possibile solo per motivi eccezionali e individuali, non tramite circolari generali. Vince il detenuto, il cui diritto a due ore piene d'aria, separate dalla socialità, viene confermato.
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Permanenza all’aria aperta 41-bis: Diritto vince su circolare
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia contro un detenuto in regime speciale. Il Ministero voleva includere l'ora di socialità nelle due ore massime di uscita dalla cella. La Corte ha stabilito che la 'permanenza all'aria aperta 41-bis' è un diritto distinto e separato dalle attività di socialità, poiché hanno finalità diverse: la prima tutela la salute, la seconda le relazioni. Una circolare amministrativa non può limitare questo diritto, che può essere ridotto solo per motivi eccezionali e individuali. Il detenuto ha quindi diritto a due ore d'aria più il tempo per la socialità. Il ricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile.
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