La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5094/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una confisca di prevenzione. La Corte ha stabilito che i terzi, intestatari formali dei beni, non possono contestare la pericolosità sociale del soggetto principale. Il loro ricorso è limitato alla dimostrazione della loro effettiva titolarità. Anche il ricorso del soggetto principale è stato respinto per genericità, non avendo contestato efficacemente le motivazioni della Corte d'Appello sulla datazione della pericolosità e sulla sproporzione patrimoniale.
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