Il Tribunale applicava a un soggetto, tramite patteggiamento per cessione di sostanze stupefacenti, la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, disponendo inoltre la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'applicazione automatica della misura di sicurezza in assenza di un'effettiva valutazione della sua pericolosità sociale, considerando anche la sua condizione di incensurato e la confessione resa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a questo punto, stabilendo che la libertà vigilata non può essere applicata in modo automatico. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la sentenza sul punto specifico, rinviando la decisione al Tribunale per un nuovo e approfondito esame della reale pericolosità del soggetto.
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