La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per i reati di cui agli artt. 636 e 639-bis c.p. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorso era meramente ripetitivo dei motivi già presentati in appello e respinti dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ribadito che un ricorso inammissibile è tale quando non svolge una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse censure, configurandosi come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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