La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44868/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La Corte ha stabilito che l'appello era una mera ripetizione di motivi di merito, già valutati e respinti nel grado precedente, senza sollevare nuove questionesi di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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