La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3924/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per ricettazione. Il ricorso è stato giudicato una mera ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, privo di una critica specifica alla sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la genericità e la reiterazione delle doglianze rendono l'impugnazione non scrutinabile nel merito, confermando anche la corretta gestione del diniego delle attenuanti generiche e della graduazione della pena da parte del giudice di merito.
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