La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8888/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo principi fondamentali del processo penale. Il caso riguardava due imputati che avevano impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Ancona. La Suprema Corte ha rigettato il motivo sulla prescrizione, ritenendola non maturata, e ha considerato inammissibili gli altri motivi perché erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, prive della necessaria specificità. È stato inoltre confermato che il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
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