Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’ordinanza n. 8888 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi, chiarendo i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso in esame, deciso dalla Settima Sezione Penale, evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già discussi e rigettati nei precedenti gradi di giudizio non costituisca un valido motivo di impugnazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e i principi di diritto che ne emergono.
Il Contesto del Procedimento
Due imputati si sono rivolti alla Suprema Corte per contestare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. I loro ricorsi si basavano su diversi motivi: la presunta maturazione della prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado, la contestazione della valutazione sulla loro responsabilità penale e, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
La Questione della Prescrizione
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per effetto delle sospensioni del termine intervenute durante il processo, la prescrizione sarebbe maturata in una data successiva a quella della pronuncia della sentenza d’appello. Di conseguenza, al momento della decisione di secondo grado, il reato non era ancora estinto. Questo calcolo preciso ha reso l’argomento dei ricorrenti privo di qualsiasi fondamento giuridico.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
Il cuore della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui gli imputati contestavano la correttezza della motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che tali motivi non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse difese, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice precedente, rende i motivi non specifici e, pertanto, solo apparenti. Questa mancanza trasforma l’impugnazione in un atto non idoneo a innescare un reale controllo di legittimità, portando inevitabilmente a un giudizio di ricorso inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche l’ultimo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi logici evidenti. È stato inoltre precisato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente che fondi la propria decisione su quelli ritenuti decisivi e rilevanti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità deriva dalla manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione e dalla aspecificità degli altri motivi. Questi ultimi, risolvendosi in una mera riproposizione di doglianze già esaminate, non hanno assolto alla funzione critica richiesta per un ricorso in Cassazione. La Corte sottolinea che l’impugnazione deve contenere una critica mirata alla decisione che si contesta, non una semplice riedizione delle proprie tesi difensive. Anche per le attenuanti, la decisione si basa sulla correttezza logica della motivazione del giudice di merito, il cui operato non può essere messo in discussione in sede di legittimità se non per vizi evidenti.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza della Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia serve come monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, argomentati e pertinenti, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità e porta a una declaratoria di inammissibilità che rende definitiva la condanna.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione è stato respinto?
È stato respinto perché, tenendo conto dei periodi di sospensione del procedimento, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della sentenza di appello, ma è scaduto in una data successiva a essa.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ e perché questo li rende inammissibili?
Significa che gli argomenti presentati erano una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Questo li rende inammissibili perché un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Non è consentito in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito non è palesemente illogica. La Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.