Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 39098/2024, ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per capire la differenza tra un’impugnazione fondata e una mera riproposizione di doglianze.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catania per reati previsti dagli articoli 636, comma secondo, e 639-bis del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di appello, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della natura e della funzione del ricorso per Cassazione. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sviluppato una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente riproposto le stesse questioni, sperando in una diversa valutazione del merito. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere una funzione ben precisa: criticare in modo argomentato la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità (cioè gli errori di diritto) e non proponendo una lettura alternativa dei fatti. Quando un ricorso si limita a ripetere le censure già esaminate e rigettate nel grado precedente, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice d’appello, viene meno alla sua funzione. I giudici hanno richiamato consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 18521/2018; Sez. 6, n. 47204/2015), secondo cui la mancanza di specificità dei motivi, che si manifesta nella riproposizione delle stesse doglianze, porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Le censure del ricorrente sono state definite “meramente assertive ed apodittiche”, incapaci di confutare efficacemente la logica della decisione appellata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza d’appello; è necessario articolare critiche nuove, pertinenti e specifiche che colpiscano la struttura logico-giuridica della motivazione. La mera ripetizione di argomenti già vagliati non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità, che ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e non di riesaminare all’infinito i fatti di una causa.
Perché un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile se ripropone le stesse censure dell’appello?
Perché un ricorso di questo tipo è considerato non specifico e meramente apparente. Manca della sua funzione tipica, che è quella di svolgere una critica argomentata contro la sentenza impugnata, e non di chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati.
Qual è la funzione tipica di un ricorso per Cassazione che lo distingue da un appello?
La funzione del ricorso per Cassazione è quella di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) da parte dei giudici di merito. Non può essere utilizzato per riesaminare i fatti della causa o per proporre una lettura alternativa delle prove, compiti che spettano ai giudizi di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile?
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza un valido motivo.