La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce che la revoca del gratuito patrocinio non può derivare automaticamente dal semplice rigetto della domanda. Il giudice deve condurre una valutazione separata per accertare se la parte ha agito con mala fede o colpa grave. L'ordinanza distingue tra la disciplina generale, che richiede questa prova, e la normativa speciale per le cause di protezione internazionale, introdotta nel 2017, che prevede la revoca in caso di 'manifesta infondatezza' della domanda. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce di questi principi.
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