La Corte di Cassazione ha stabilito che la nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, assente a una singola udienza, non costituisce la nomina di un 'secondo difensore'. Di conseguenza, non viene meno il diritto del cliente al patrocinio a spese dello Stato e il legale di fiducia ha diritto al compenso per l'attività professionale già svolta (fasi di studio e introduttiva), contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito che avevano negato la liquidazione basandosi su un'errata interpretazione della normativa.
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