Una donna, condannata per il reato di molestie ai danni dell'ex coniuge a causa di messaggi insistenti, ha presentato ricorso sostenendo che la vittima avrebbe potuto bloccarla. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: per le molestie via messaggio, ciò che conta è il carattere invasivo del mezzo, non la possibilità tecnica della vittima di interrompere la comunicazione. La condanna per il reato è stata quindi confermata.
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