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Patrocinio A Spese Dello Stato — Anno 2022

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466 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Patrocinio A Spese Dello Stato

Provvedimenti

Revoca patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione chiarisce la competenza
Un imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, ha visto la sua ammissione revocata d'ufficio dalla Corte d'Appello. Sia l'imputato che il suo avvocato hanno presentato ricorso in Cassazione contro questa revoca. La Corte di Cassazione, Sezioni Civili, ha dichiarato la propria incompetenza. Ha stabilito che le questioni relative alla revoca del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale rientrano nella competenza delle sezioni penali. Pertanto, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione penale competente per la decisione sul ricorso.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini certi contro le opposizioni
Un Tribunale ha liquidato il compenso spettante a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'Ufficio della Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del decreto. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo valida la traccia informatica della presa visione. La Procura ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in totale assenza di notifica o comunicazione formale, l'opposizione resta soggetta al termine lungo generale di decadenza decorrente dalla pubblicazione del provvedimento. Il compenso dell'avvocato rimane pertanto confermato e definitivo.
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Patrocinio a spese dello Stato: Rigetto per vizi e competenza Cassazione
Un Cittadino ha richiesto il Patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Il GUP ha respinto la domanda, ritenendola inammissibile per la mancata indicazione dei dati familiari, nonostante la dichiarazione di un "nucleo familiare autonomo". Il Tribunale ha confermato il rigetto. Il Cittadino ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha stabilito che i ricorsi contro il rigetto del Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale rientrano nella competenza delle Sezioni Penali, non di quelle Civili, che si occupano solo delle opposizioni ai decreti di liquidazione delle spese. La causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Penali.
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Patrocinio a spese dello Stato: compensi salvi dal ricorso tardivo
Il Tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un difensore per l'attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. L'Ufficio di Procura ha presentato opposizione contro la liquidazione, sostenendo l'eccessività del compenso. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato fuori tempo massimo. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto la formale notifica telematica del decreto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di notificazione formale del provvedimento, opera il termine lungo generale decorrente dalla data di deposito del decreto. Il provvedimento di liquidazione a favore dell'avvocato è diventato definitivo e pienamente valido.
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Patrocinio a spese dello Stato e termini per opporsi
Un Tribunale ordinario liquidava i compensi spettanti a un Difensore per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione contestando l'importo, ma l'istanza veniva giudicata tardiva. La Procura presentava ricorso per Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento e contestando la validità della semplice annotazione informatica nel registro di cancelleria. La Suprema Corte ha confermato la decadenza dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di rituale comunicazione, l'opposizione deve rispettare il termine lungo semestrale calcolato a partire dalla data di pubblicazione del decreto, rendendo definitivo il compenso attribuito al legale.
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Revoca patrocinio a spese dello Stato: Cassazione ribalta il Tribunale
La Corte di Cassazione ha esaminato la **revoca patrocinio a spese dello Stato** per una Cittadina in un giudizio di separazione personale. Il Tribunale aveva confermato la revoca, ritenendo di poter riesaminare i requisiti di ammissibilità, inclusi i mezzi di prova. La Cassazione ha accolto il ricorso della Cittadina. Ha stabilito che la revoca del patrocinio può avvenire solo per specifiche ragioni (cambiamenti reddituali, mala fede o colpa grave, o rivalutazione della manifesta infondatezza della pretesa). La revoca era stata motivata dalla carenza di requisiti iniziali e insufficiente indicazione dei mezzi di prova, senza considerare che l'istanza di separazione era stata accolta. La Cassazione ha cassato l'ordinanza del Tribunale, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva
Il Tribunale di Roma ha respinto per tardività l'opposizione del Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto formale notifica del provvedimento e invocando disservizi organizzativi interni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo rende pienamente conoscibile l'atto. Le disfunzioni interne dell'ufficio non giustificano il ritardo. Inoltre, l'impugnazione è avvenuta ben oltre il termine lungo semestrale previsto dalla legge processuale, rendendo definitiva la spettanza economica del difensore.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo del PM respinto
Un Pubblico Ministero ha impugnato il provvedimento che liquidava la parcella al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale della cancelleria. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, evidenziando che nel fascicolo compariva l'annotazione 'a visto PM' apposta quasi due anni prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura. I giudici supremi hanno ribadito che la presa visione del fascicolo equivale a una formale comunicazione. L'opposizione presentata a distanza di anni viola in modo insanabile sia il termine ordinario di trenta giorni sia il termine decadenziale semestrale.
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Identificazione per patrocinio: rinuncia chiude il caso in Cassazione
Un Lavoratore ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato per un procedimento penale. La sua richiesta è stata respinta per problemi di identificazione, ritenuti insufficienti i dati forniti. Il Tribunale ha confermato il rifiuto, sottolineando la necessità di una chiara identificazione per verificare i requisiti reddituali. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza decidere nel merito della questione sull'identificazione per patrocinio a spese dello Stato.
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Patrocinio a spese dello Stato: decreto valido con visto
Un giudice liquida il compenso professionale al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica contesta la decisione oltre un anno dopo la presa visione del fascicolo. Il Tribunale dichiara tardiva l'opposizione. Il Pubblico Ministero impugna la decisione in Cassazione lamentando l'assenza di una notifica formale del decreto. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Il visto sul fascicolo cartaceo garantisce la piena conoscenza legale dell'atto e fa scattare i termini ordinari di impugnazione. L'opposizione risulta comunque fuori tempo massimo per il superamento del termine semestrale di decadenza.
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Rimessione in termini: Errore telematico e termini sospesi non precludono il diritto
Un Cittadino aveva ricevuto la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione, ritenendola tardiva. Il Cittadino ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza pandemica e un problema tecnico nel deposito telematico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, concedendo la rimessione in termini al Cittadino. Ha stabilito che il mancato rispetto dei termini, se non imputabile alla parte (come un errore tecnico o una sospensione legale), giustifica la riapertura dei tempi. La sentenza annulla la decisione precedente, rinviando il caso a un nuovo giudice.
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Compensazione spese legali: la Cassazione limita il potere del giudice
Un avvocato ha chiesto un aumento del compenso per aver assistito una persona con patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bari ha riconosciuto un maggiore importo ma ha disposto la compensazione spese legali nel giudizio di opposizione, giustificandola con la natura della controversia e la mancata costituzione del Ministero. L'avvocato ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la compensazione spese legali è possibile solo in casi eccezionali, come novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza. La semplice contumacia del Ministero non giustifica tale decisione. La Cassazione ha cassato l'ordinanza, rinviando la causa al Tribunale per una nuova valutazione delle spese.
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Spese processuali: L’avvocato vince, il Tribunale paga
Un avvocato, che aveva assistito un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha contestato la liquidazione dei suoi compensi professionali. Il Tribunale ha accolto la sua richiesta di aumento dei compensi, ma ha omesso di decidere sulle spese processuali del giudizio di opposizione. Il legale ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha stabilito che il difensore ha diritto al rimborso delle spese processuali quando vince una causa per ottenere i propri compensi. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale, rinviando la decisione a un altro giudice per provvedere anche sulle spese processuali.
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Patrocinio a spese dello Stato: compenso salvo se il PM è in ritardo
La vicenda nasce dalla contestazione della Procura della Repubblica contro il compenso liquidato a un difensore nominato con patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento economico. Il giudice di merito ha però respinto l'opposizione per tardività, rilevando la presenza nel fascicolo dell'annotazione di presa visione da parte degli uffici della Procura oltre due anni prima del reclamo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dall'organo requirente. La Suprema Corte ha stabilito che la semplice messa a disposizione del fascicolo e la conseguente conoscibilità dell'atto fanno decorrere i termini perentori di impugnazione, rendendo definitivo il pagamento in favore dell'avvocato.
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Patrocinio a spese dello Stato: Le spese legali vanno allo Stato
La Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale in una precedente ordinanza. L'omissione riguardava il Patrocinio a spese dello Stato. Quando una parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato vince una causa, e la parte soccombente (che non beneficia di tale aiuto) è condannata a pagare le spese processuali, il pagamento deve essere fatto direttamente allo Stato, non alla parte vincitrice. Questa precisazione è obbligatoria per legge. La Corte ha quindi integrato il dispositivo precedente per assicurare che le spese fossero correttamente indirizzate allo Stato, confermando un principio consolidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compensi
La Procura della Repubblica ha impugnato un decreto di liquidazione emesso in favore di un difensore per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta fuori termine, rilevando che il fascicolo recava l'annotazione per presa visione da oltre due anni. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione formale di cancelleria e allegando disservizi interni. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione nel fascicolo rende conoscibile il provvedimento e che i problemi organizzativi interni non giustificano i ritardi. L'opposizione era ampiamente decaduta sia rispetto al termine breve di trenta giorni, sia rispetto al termine semestrale massimo generale.
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Liquidazione del compenso: confermata la decadenza per ritardo
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale dell'atto. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, poiché risultava l'annotazione di trasmissione del fascicolo alla Procura quasi due anni prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'annotazione nel fascicolo garantisce la conoscibilità effettiva del provvedimento e fa decorrere i termini di decadenza. Inoltre, il ricorso è stato presentato ben oltre il termine lungo semestrale previsto per tutte le decisioni giudiziarie, rendendo definitivo il compenso liquidato al legale.
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Patrocinio a spese dello Stato: il cittadino vince sul cavillo
Un cittadino ha impugnato la revoca del patrocinio a spese dello Stato citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, individuando come unico soggetto competente il Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il Ministero sia il vero soggetto passivo nel giudizio di revoca, il giudice non può respingere la domanda per un errore di notifica tra enti statali. In virtù della legge sulla rappresentanza dello Stato, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio verso il Ministero competente, evitando che la burocrazia ostacoli la tutela dei diritti. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del cittadino, annullato la decisione precedente e rinviato la causa per una nuova valutazione.
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Patrocinio a spese dello Stato: opposizione tardiva e compensi
Il Tribunale liquidava l'onorario professionale al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione contro tale provvedimento di liquidazione. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, accertando il superamento dei termini di legge. La Procura ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la regolare notifica dell'atto e contestando la decorrenza del termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura confermandone l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che, in assenza di notifica formale, scatta comunque il termine lungo di impugnazione di sei mesi a partire dalla pubblicazione del decreto. Il difensore mantiene definitivamente il compenso spettante.
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Revoca patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione chiarisce la competenza
Un Cittadino ha presentato ricorso contro la revoca del suo patrocinio a spese dello Stato, concesso per un procedimento penale. Il Tribunale aveva revocato il beneficio perché il Cittadino e la sua coniuge non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi, nonostante fossero soci di società con notevoli volumi d'affari. La Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha ricevuto il ricorso. Tuttavia, la Corte ha stabilito di non essere competente a decidere sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a una sezione penale, chiarendo la competenza in materia.
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