Il Ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza, presentata nel maggio 2019, conteneva un'autocertificazione integrativa sui redditi del 2017 estremamente generica. Il documento non specificava la fonte del reddito, il familiare percettore, né la composizione del nucleo familiare, trattandosi peraltro di somme non dichiarate al fisco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice ha il potere-dovere di verificare la presenza dei dati essenziali nell'autocertificazione. Se la dichiarazione è totalmente generica, non è suscettibile di integrazione e la domanda deve essere respinta. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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