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Patrocinio A Spese Dello Stato — Anno 2022

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466 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Patrocinio A Spese Dello Stato

Provvedimenti

Liquidazione compensi avvocato: divorzio congiunto è contenzioso
Un avvocato ha impugnato la Liquidazione compensi avvocato per un caso di divorzio con patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva calcolato i suoi onorari usando i parametri della giurisdizione volontaria, considerandola una pratica semplice. L'avvocato sosteneva invece che si trattasse di giurisdizione contenziosa, con parametri di calcolo più elevati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che i procedimenti di divorzio, anche se congiunti, rientrano nella giurisdizione contenziosa. Pertanto, il Tribunale ha sbagliato ad applicare i criteri della giurisdizione volontaria. La Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per una nuova Liquidazione compensi avvocato secondo i parametri corretti.
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Liquidazione Compensi Avvocato: Diritto al pagamento vs. Rinvio illegittimo
Un Avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha inizialmente respinto la richiesta per prescrizione presuntiva, poi, in sede di opposizione, ha annullato la decisione ma ha rimesso gli atti al giudice precedente, riconoscendo solo le spese vive. L'Avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'opposizione deve decidere nel merito la liquidazione dei compensi avvocato e non può limitarsi a rinviare. Ha anche chiarito l'obbligo del giudice di acquisire d'ufficio gli atti necessari, senza poter negare la liquidazione per la loro mancata produzione. La Cassazione ha cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale per una nuova liquidazione dei compensi.
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Revoca Patrocinio a Spese dello Stato: Competenza Penale in Cassazione
Un avvocato ha impugnato la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di un suo assistito in un procedimento penale. Il Tribunale aveva confermato la revoca, ritenendo che l'avvocato non avesse allegato i documenti dell'Agenzia delle Entrate. L'avvocato ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha chiarito che la competenza a decidere su questi ricorsi, che riguardano la legittimità della revoca del patrocinio e non la liquidazione dei compensi, spetta alle sezioni penali e non a quelle civili. Ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione penale competente.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e presa visione
La Procura della Repubblica ha contestato il provvedimento con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività. L'organo requirente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione formale o notifica del decreto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale a una piena conoscenza dell'atto. Di conseguenza, l'opposizione presentata oltre i trenta giorni dalla presa visione e oltre il termine lungo di impugnazione è irrimediabilmente decaduta.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini certi per i compensi
Un tribunale ha liquidato i compensi spettanti al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha contestato il provvedimento proponendo opposizione oltre i termini di legge. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione per intervenuta tardività. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del decreto. La Suprema Corte ha confermato la decadenza dal diritto di impugnazione. Anche in assenza di formale notificazione, l'opposizione resta soggetta al termine lungo semestrale calcolato dal deposito del provvedimento. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa, rendendo definitivo il pagamento in favore dell'avvocato.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo della Procura
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione della parcella spettante al difensore di un cittadino non abbiente. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento. Il Tribunale ha tuttavia accertato la presenza di un'annotazione di presa visione nel fascicolo risalente a quasi due anni prima, rigettando l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura per decadenza dei termini. Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, la piena conoscibilità dell'atto fa scattare i termini perentori di impugnazione, rendendo irrilevanti eventuali disservizi organizzativi interni dell'ufficio pubblico.
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Compenso difensore d’ufficio: spetta anche con ricorso inammissibile
Un avvocato ha richiesto la liquidazione del compenso difensore d'ufficio per un giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione, dopo aver eseguito senza successo le procedure di recupero credito contro l'assistito moroso. La Corte d'Appello aveva negato il pagamento applicando la norma che esclude l'onorario per i ricorsi inammissibili, prevista per il gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che tale divieto non si applica alla difesa d'ufficio. Di conseguenza, lo Stato deve liquidare le competenze al difensore d'ufficio, salvo poi rivalersi sull'assistito.
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Liquidazione del compenso del difensore: stop ai ricorsi tardivi
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto relativo alla liquidazione del compenso del difensore nominato in favore di una persona ammessa al patrocinio statale. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale o telematica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione e la Suprema Corte ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione nel fascicolo rende pienamente conoscibile l'atto. Le disfunzioni interne dell'ufficio non giustificano il superamento dei termini di legge, incluso il termine generale semestrale decorrente dalla decisione.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo della Procura
Un tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un difensore per l'attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha contestato la liquidazione oltre i termini ordinari, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione formale del decreto. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione perché tardiva. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. Anche in mancanza di notifica formale, l'impugnazione deve rispettare il termine lungo decadenziale calcolato dalla pubblicazione del provvedimento. Di conseguenza, il difensore mantiene integralmente il compenso liquidato.
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Opposizione liquidazione compenso: tardivo il ricorso del PM
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto del Tribunale che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio statale. Il Pubblico Ministero ha sostenuto di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. L'organo requirente ha proposto ricorso in Cassazione deducendo vizi di notifica e problemi organizzativi interni. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione liquidazione compenso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visto nel fascicolo rende l'atto legalmente conoscibile. Il decorso del termine breve di trenta giorni e del termine lungo semestrale preclude qualsiasi contestazione tardiva del compenso liquidato.
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Revoca del patrocinio a spese dello Stato: il difensore non può impugnare
Un avvocato ha contestato la revoca implicita del patrocinio a spese dello Stato per la sua cliente, vittima in un processo penale. Il Giudice di Pace aveva negato i compensi al difensore, ritenendo che la cliente avesse fornito dichiarazioni non veritiere, implicando una revoca del beneficio. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore, sostenendo che solo la parte assistita può impugnare la revoca. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la legittimazione a contestare la revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente al beneficiario, non al suo legale. Il difensore può agire solo per la liquidazione dei compensi, se il beneficio non è stato revocato. Il ricorso è stato rigettato.
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Opposizione a decreto di liquidazione tardiva e compenso
Un Tribunale ha liquidato il compenso spettante a un difensore per l'assistenza prestata a un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. La Procura della Repubblica ha presentato tardivamente opposizione a decreto di liquidazione, lamentando l'omessa notifica formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione: in assenza di notificazione del provvedimento, trova piena applicazione il termine lungo semestrale di impugnazione a decorrere dalla pubblicazione dell'atto. Di conseguenza, il difensore mantiene integralmente il diritto al pagamento del compenso liquidato.
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Liquidazione compenso difensore: ricorso tardivo inammissibile
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che stabiliva la liquidazione del compenso difensore per un avvocato impegnato nel patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata oltre i termini di legge. La Procura ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha confermato l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale alla piena conoscenza del provvedimento. Di conseguenza, il conteggio dei termini decorre da tale momento o, al massimo, dalla pubblicazione dell'atto. Le disfunzioni interne all'ufficio pubblico non giustificano il superamento delle scadenze di legge.
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Liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato: i termini
Il Tribunale ha emesso un decreto per la liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato a favore del Difensore di una parte non abbiente. La Procura della Repubblica ha presentato opposizione per contestare la somma, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso tardivo. La Procura ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Gli Ermellini hanno confermato l'inammissibilità dell'azione. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di notifica formale, scatta il termine lungo di decadenza a partire dalla pubblicazione del decreto. Il Difensore mantiene il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: notifica tardiva e compenso fermo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione emesso a favore di un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il Tribunale ha respinto la contestazione evidenziando la presenza dell'annotazione di presa visione nel fascicolo civile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per mancata sintesi dei fatti e decadenza dai termini. La conoscenza dell'atto tramite annotazione equivale alla notifica e fa decorrere i termini perentori di impugnazione, rendendo definitivo il compenso del legale.
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Patrocinio a spese dello Stato e termini di opposizione
Un Tribunale ha liquidato il compenso spettante a un difensore per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha presentato opposizione al provvedimento di pagamento, eccependo la mancata notificazione dell'atto e la tempestività del proprio intervento. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini. La Procura ha quindi promosso ricorso per cassazione per contestare tale decisione. La Suprema Corte ha confermato la decadenza dell'opposizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di rituale comunicazione del decreto, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione originaria del provvedimento. Il compenso del professionista rimane pertanto confermato e pienamente efficace.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini opposizione
Un Tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un difensore per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione contro il provvedimento di liquidazione. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre i termini di legge. La Procura ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo di non aver ricevuto la formale comunicazione telematica del provvedimento originario. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'organo requirente. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di comunicazione rituale, si applica il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del decreto.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione fuori tempo
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro il compenso liquidato all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto formale notifica del decreto. Tuttavia, il fascicolo conteneva l'annotazione di presa visione da parte del Pubblico Ministero oltre due anni prima. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso confermando la tardività dell'azione. La conoscenza del provvedimento può avvenire anche tramite forme equipollenti come il visto del fascicolo. Decorso il termine massimo di decadenza, l'opposizione al compenso per patrocinio a spese dello Stato resta irrimediabilmente tardiva.
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Patrocinio a spese dello Stato: termini rigidi per l’opposizione
Un Tribunale liquidava i compensi spettanti a un Difensore per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura contestava l'importo liquidato presentando opposizione formale. Il giudice di merito respingeva l'istanza per tardività, rilevando il mancato rispetto dei termini. La Procura ricorreva quindi in Cassazione, lamentando l'assenza di una valida notifica dell'atto iniziale. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di notifica formale, decorre il termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento. Il compenso spettante al difensore resta così confermato e intangibile.
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Patrocinio a spese dello Stato: il ricorso spetta al cittadino
Un avvocato ha impugnato in proprio il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata per un suo assistito. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione e il difensore ha ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione, stabilendo che la legittimazione ad impugnare il diniego del patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente al cittadino interessato e non al suo difensore. Il legale può agire in autonomia soltanto per chiedere la liquidazione del proprio compenso, ma non per contestare il mancato riconoscimento del beneficio al cliente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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