Una cittadina, condannata per furto aggravato di energia elettrica, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'inammissibilità del suo precedente appello e la mancata liquidazione del compenso al proprio avvocato, nonostante fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in base all'articolo 106 del d.P.R. 115/2002, lo Stato non deve pagare il compenso al difensore se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile. Questa regola è del tutto legittima e costituzionale, poiché non è irrazionale negare il compenso pubblico per un'attività difensiva inutile o non conforme alle regole procedurali. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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