Un gruppo di eredi ha impugnato in Cassazione una sentenza emessa dalla Corte d'Appello. Prima dello svolgimento dell'udienza, la parte ricorsale ha deciso di depositare un atto di rinuncia al ricorso per abbandonare la lite. Le parti controinteressate, pur avendo ricevuto la notifica degli atti, sono rimaste intimate e non hanno svolto alcuna attività di difesa. Il Pubblico Ministero ha richiesto l'estinzione del procedimento. La Corte di Cassazione ha verificato la regolarità formale dell'atto di rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché le parti intimate non hanno sostenuto spese difensive, i giudici non hanno applicato alcuna condanna per i costi di causa.
Continua »