Una società committente si accorda con un fornitore per il noleggio di ponteggi su tre cantieri, pattuendo un corrispettivo a corpo, cioè un prezzo fisso totale. Il fornitore, però, esegue solo una parte minima del lavoro. I giudici di merito, per calcolare il dovuto, trasformano illegittimamente il prezzo da 'a corpo' a 'a misura'. La Corte di Cassazione interviene e stabilisce un principio fondamentale: il corrispettivo a corpo non si tocca. Anche in caso di lavori parziali, il calcolo corretto si ottiene sottraendo dal prezzo fisso iniziale il valore dei lavori non eseguiti, senza snaturare l'accordo originale. La Committente vince il ricorso.
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