La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale presentata da un Ente Sanitario. In una precedente ordinanza, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino, condannandolo a pagare le spese di giudizio. Tuttavia, nel dispositivo finale, il giudice aveva erroneamente indicato l'INPS come beneficiario del rimborso delle spese, nonostante l'ente previdenziale non avesse mai preso parte al processo. La motivazione della decisione indicava invece correttamente l'Ente Sanitario come destinatario del pagamento. Rilevata la palese svista, i giudici di legittimità hanno disposto la correzione dell'ordinanza, sostituendo il nome dell'INPS con quello dell'effettivo Ente Sanitario creditore.
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