Il proprietario di un immobile ha demolito e ricostruito due manufatti modificandone la sagoma. Il vicino ha fatto causa lamentando la violazione delle distanze legali tra edifici, chiedendo l'arretramento della nuova costruzione a dieci metri poiché la parete presentava delle aperture considerate vedute. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del vicino. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del costruttore, stabilendo che i giudici di merito devono applicare le nuove norme di semplificazione edilizia più favorevoli, che consentono di mantenere le distanze preesistenti in caso di ricostruzione sulla stessa area di sedime. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non basta la presenza di semplici aperture per definire una parete come finestrata, ma occorre verificare in concreto se esse consentano un affaccio comodo e sicuro sul fondo del vicino.
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