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Parete Finestrata

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una parete di un edificio che presenta una o più finestre. La sua presenza è determinante per il calcolo delle distanze legali tra fabbricati.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Distanze tra costruzioni e pareti finestrate: la porta non conta
La Proprietaria di un immobile contestava la nuova opera realizzata da I Vicini, lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni e pareti finestrate previste dal D.M. 1444/1968. Sul muro dell'attrice era presente unicamente una porta d'accesso a due ante. La Corte di Cassazione ha chiarito che le norme sulle distanze tra costruzioni e pareti finestrate si applicano soltanto in presenza di pareti munite di vere e proprie vedute, ovvero aperture che permettono l'affaccio comodo e sicuro sul terreno confinante. Una semplice porta di ingresso non trasforma la muratura in una parete finestrata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Proprietaria, confermando la piena legittimita' della costruzione dei Vicini e condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.
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Distanze legali tra edifici: il sottotetto abusivo va demolito
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul rispetto delle distanze legali tra edifici in seguito alla realizzazione di un nuovo sottotetto e di un balcone. I proprietari di un immobile adiacente hanno agito in giudizio contestando la costruzione della nuova copertura, realizzata a meno di dieci metri dal confine, e la creazione di una veduta illegittima. Le costruttrici sostenevano che la struttura fosse un semplice volume tecnico esente dai limiti di distanza. I giudici hanno respinto questa tesi, precisando che l'opera aumentava la volumetria dell'immobile e non serviva solo a contenere impianti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato l'obbligo di demolire la sopraelevazione abusiva e di eliminare la veduta, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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Distanze legali tra edifici: la sanatoria non evita la demolizione
La proprietaria di un immobile agisce contro il vicino confinante per la realizzazione di manufatti in violazione delle distanze legali tra edifici, tra cui l'ampliamento di un casotto, un muretto e una struttura con tettoia. Il Tribunale e la Corte d'Appello qualificano tali opere come nuove costruzioni e ordinano la riduzione in pristino mediante demolizione degli ampliamenti. Il vicino propone ricorso sostenendo la conformità urbanistica e l'applicazione di deroghe normative sulle ristrutturazioni. La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso: la regolarità edilizia verso la pubblica amministrazione non sana il mancato rispetto dei distacchi verso i privati. Gli ampliamenti volumetrici costituiscono a tutti gli effetti nuova costruzione e devono rispettare la distanza minima assoluta e inderogabile di dieci metri tra pareti.
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Distanze legali tra edifici: demolizione evitata col Salva-Casa
Il proprietario di un immobile ha demolito e ricostruito due manufatti modificandone la sagoma. Il vicino ha fatto causa lamentando la violazione delle distanze legali tra edifici, chiedendo l'arretramento della nuova costruzione a dieci metri poiché la parete presentava delle aperture considerate vedute. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del vicino. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del costruttore, stabilendo che i giudici di merito devono applicare le nuove norme di semplificazione edilizia più favorevoli, che consentono di mantenere le distanze preesistenti in caso di ricostruzione sulla stessa area di sedime. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non basta la presenza di semplici aperture per definire una parete come finestrata, ma occorre verificare in concreto se esse consentano un affaccio comodo e sicuro sul fondo del vicino.
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Distanze legali tra edifici: vince chi si adegua al confine
I proprietari di un terreno hanno chiesto l'arretramento del fabbricato costruito dall'azienda confinante, ritenendo violata la norma sulle distanze legali tra edifici. L'edificio dell'azienda sorgeva a tre metri dal confine anziché a cinque. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari. I giudici hanno chiarito che il regolamento locale consente la distanza ridotta a tre metri se sul fondo vicino preesiste un manufatto (nella specie, un garage dei ricorrenti costruito prima del 1997) senza finestre. Questa deroga si applica all'intero fabbricato e non solo alle parti che si fronteggiano direttamente. Inoltre, avendo i proprietari costruito per primi il garage vicino al confine, si applica il principio della prevenzione. L'azienda confinante vince la causa e i ricorrenti devono pagare le spese di giudizio.
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Distanze tra costruzioni: centro storico batte limite dei 10 metri
I proprietari confinanti hanno citato in giudizio l'impresa costruttrice e gli acquirenti di un appartamento, lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni rispetto al proprio confine. I giudici di merito avevano ordinato la demolizione parziale dell'edificio applicando il limite dei 10 metri previsto dal D.M. 1444/1968. La Corte di Cassazione ha invece accolto i ricorsi dell'impresa e degli acquirenti, stabilendo che la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate non si applica agli edifici situati in Zona A (centro storico). Per i centri storici valgono infatti regole speciali legate ai volumi preesistenti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Distanza tra costruzioni e pareti finestrate
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la rigorosa applicazione della norma sulla distanza tra costruzioni. Il caso riguardava una sopraelevazione realizzata in aderenza a un edificio vicino, la cui parete presentava delle finestre. La Corte ha confermato che la distanza minima di 10 metri è inderogabile quando una delle pareti è finestrata, anche se la nuova costruzione aderisce a una porzione cieca del muro. Tale principio, volto a tutelare l'interesse pubblico-sanitario, non può essere superato né da regolamenti locali né da accordi privati tra le parti.
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