Una lavoratrice, assunta in Croazia da un ente pubblico croato per lavorare nella sede di Roma, ha chiesto il riconoscimento di TFR e tredicesima mensilità secondo la legge italiana. Il suo contratto, però, prevedeva l'applicazione della legge croata. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che la scelta delle parti sulla legge applicabile al contratto di lavoro è valida. L'esclusione di istituti come il TFR non viola automaticamente l'ordine pubblico italiano, soprattutto se il lavoratore non dimostra che la legge straniera scelta non offre tutele simili o equivalenti. La volontà delle parti prevale, a meno che non si ledano i principi fondamentali dell'ordinamento.
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