La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45425/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due privati contro un ordine di demolizione di un immobile abusivo. I ricorrenti avevano invocato il principio di proporzionalità, date le loro precarie condizioni socio-economiche, e sollevato varie eccezioni procedurali. La Corte ha ribadito che il diritto all'abitazione non è assoluto e deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla tutela del territorio. Ha inoltre chiarito che l'ordine di demolizione non è una sanzione penale e quindi non è soggetto a prescrizione, ma una misura ripristinatoria dello stato dei luoghi, la cui esecuzione rimane a carico del responsabile dell'abuso anche dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.
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