Ordine di demolizione: se manca in sentenza, il giudice dell’esecuzione non può aggiungerlo
Un ordine di demolizione omesso nella sentenza di condanna per abuso edilizio non può essere inserito successivamente dal giudice dell’esecuzione. Questo è il principio cardine stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 39601 del 2024. La pronuncia chiarisce i confini invalicabili tra le competenze del giudice della cognizione e quelle del giudice dell’esecuzione, riaffermando il principio di intangibilità del giudicato penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una vicenda di abusivismo edilizio. Nel 2016, il Tribunale di Trapani aveva emesso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) nei confronti di un individuo, condannandolo a una pena detentiva e pecuniaria per una serie di reati edilizi, paesaggistici e relativi al codice della navigazione. Tuttavia, né nella motivazione né nel dispositivo della sentenza era stato incluso l’obbligatorio ordine di demolizione delle opere abusive, previsto dall’art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Anni dopo, su richiesta del Pubblico Ministero, lo stesso Tribunale, questa volta in veste di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la correzione dell’errore materiale della vecchia sentenza, inserendo l’ordine di demolizione mancante. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione del principio del giudicato, secondo cui una sentenza divenuta irrevocabile non può essere modificata.
La questione giuridica: i limiti alla correzione di un ordine di demolizione
Il fulcro della questione legale era stabilire se l’omissione dell’ordine di demolizione potesse essere considerata un semplice ‘errore materiale’ sanabile in qualsiasi momento, oppure se costituisse una lacuna sostanziale della decisione, non emendabile dal giudice dell’esecuzione. Mentre una parte della giurisprudenza ammette la correzione in fase esecutiva per sanzioni accessorie obbligatorie e a contenuto predeterminato (come la confisca), la Cassazione ha dovuto valutare se tale principio fosse estensibile anche alla demolizione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale. La motivazione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme procedurali, in particolare dell’art. 676 del codice di procedura penale, che elenca tassativamente le competenze del giudice dell’esecuzione.
I giudici hanno chiarito che, sebbene l’ordine di demolizione sia una sanzione amministrativa accessoria e obbligatoria, la sua mancata previsione nella sentenza di cognizione non può essere sanata dal giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, non ha una competenza generale a integrare le sentenze irrevocabili. L’art. 676 c.p.p. è una norma di carattere eccezionale rispetto al principio generale dell’irrevocabilità delle sentenze (art. 648 c.p.p.) e, come tale, non può essere interpretato in modo estensivo.
La Corte ha specificato che, a differenza di quanto previsto per la confisca, la legge non attribuisce espressamente al giudice dell’esecuzione il potere di ordinare una demolizione omessa dal giudice della cognizione. Pertanto, l’intervento del Tribunale in fase esecutiva ha costituito un’indebita modifica di una decisione ormai definitiva, violando la competenza funzionale.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce un principio di diritto netto: il giudice dell’esecuzione non ha la competenza funzionale per emendare una sentenza di condanna irrevocabile aggiungendo l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo. L’omissione di tale ordine costituisce un errore che doveva essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) e non può essere corretto in fase esecutiva.
L’annullamento dell’ordinanza non significa, tuttavia, che l’abuso edilizio resti impunito. La Cassazione ha infatti disposto la trasmissione degli atti al Comune competente. Sarà ora l’autorità amministrativa a dover attivare le proprie procedure per ottenere la demolizione del manufatto, garantendo così il ripristino della legalità violata, sebbene attraverso un percorso diverso da quello penale.
Se un giudice si dimentica di inserire l’ordine di demolizione in una sentenza per abuso edilizio, può essere aggiunto in seguito?
No. Secondo la sentenza, l’ordine di demolizione omesso non può essere aggiunto dal giudice dell’esecuzione una volta che la sentenza è diventata definitiva. Tale omissione doveva essere contestata tramite appello o ricorso per cassazione.
Qual è il ruolo del giudice dell’esecuzione?
Il giudice dell’esecuzione interviene dopo che una sentenza penale è diventata irrevocabile. Il suo compito è risolvere le questioni relative all’applicazione della pena e delle altre disposizioni della sentenza, ma i suoi poteri sono strettamente limitati a quelli previsti dalla legge (art. 676 c.p.p.) e non includono la possibilità di modificare la sostanza della decisione.
Cosa succede all’edificio abusivo se l’ordine di demolizione non può essere aggiunto alla sentenza penale?
La demolizione non viene impedita, ma la competenza passa dal giudice penale all’autorità amministrativa. La Corte di Cassazione ha infatti ordinato la trasmissione degli atti al Comune, che dovrà avviare il procedimento amministrativo per ordinare e, se necessario, eseguire la demolizione dell’opera abusiva.