Il Condannato, condannato per reati di droga aggravati, ha impugnato il provvedimento che negava la sospensione dell'ordine di carcerazione. La difesa sosteneva che il Pubblico Ministero dovesse valutare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata per concedere la sospensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Pubblico Ministero non ha alcun potere discrezionale. In presenza di reati ostativi indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, scatta il divieto assoluto di sospensione dell'ordine di carcerazione. Spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza valutare la concessione di misure alternative alla detenzione, mentre il Pubblico Ministero deve limitarsi ad applicare la legge ordinando l'immediata carcerazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Continua »