La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. Il caso riguardava un imputato che, dopo una prima pena sospesa e prima di ottenerne una seconda, aveva subito una condanna intermedia a pena detentiva non sospesa. Il giudice di merito aveva escluso la revoca, ritenendo che tale ipotesi non rientrasse nei casi previsti dalla legge. La Cassazione ha invece stabilito che il giudice aveva il dovere di verificare d'ufficio la sussistenza di altre cause di revoca obbligatoria (di diritto), come previsto da altre norme del codice penale, annullando la decisione per omessa valutazione.
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