Subentro incarico professionale: solo con incarico già conferito
Il mondo delle professioni tecniche è regolato da precisi doveri di lealtà e correttezza tra colleghi. Ma cosa succede quando un professionista accetta un lavoro che era stato solo promesso a un altro? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini della responsabilità disciplinare in caso di subentro incarico professionale, stabilendo un principio fondamentale: l’illecito scatta solo se l’incarico precedente era già stato effettivamente conferito, non se esisteva solo una promessa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dall’esposto di un’ingegnera presso il proprio Ordine professionale. La professionista lamentava di non aver ricevuto degli incarichi di progettazione e direzione lavori per un importante programma costruttivo, nonostante accordi preliminari scritti che la designavano come beneficiaria. Tali incarichi erano stati invece affidati ad altri due colleghi, un uomo e una donna.
In seguito all’esposto, l’Ordine territoriale apriva un procedimento disciplinare contro i due ingegneri, ritenendo che avessero violato diverse norme del Codice Deontologico. In particolare, venivano contestati gli articoli che impongono la massima lealtà nei rapporti con i colleghi e che vietano di sostituirsi scorrettamente a un altro professionista già incaricato (artt. 13.1, 13.4 e 13.5). Il Consiglio di Disciplina territoriale emetteva una sanzione di censura, poi modificata in ammonizione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
I due professionisti sanzionati decidevano quindi di ricorrere in Cassazione, sostenendo che non vi fosse stato alcun subentro incarico professionale illecito, poiché la collega esponente non aveva mai ricevuto un incarico formale, ma solo una promessa di futuro conferimento, peraltro contenuta in accordi privati tra le società committenti e terzi.
Le regole sul subentro incarico professionale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei due ingegneri, annullando la decisione del Consiglio Nazionale. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico. La Corte ha stabilito che queste norme presuppongono l’esistenza di un incarico già effettivamente conferito a un altro professionista.
L’illecito disciplinare non consiste nell’accettare un lavoro ambito da altri, ma nel “subentrare” o “sottrarre” un mandato professionale già esistente. Nel caso di specie, la collega che ha presentato l’esposto vantava solo un’aspettativa basata su scritture private che promettevano un futuro affidamento. Non avendo mai ricevuto formalmente l’incarico, non si poteva configurare un subentro illecito da parte dei colleghi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che le norme deontologiche, come quelle penali, devono essere interpretate in modo rigoroso. La condotta sanzionabile deve corrispondere esattamente alla fattispecie descritta dalla norma. L’articolo 13.4, che vieta comportamenti finalizzati a “sostituire in un incarico un altro ingegnere… già incaricato”, e l’articolo 13.5, che regola il subentro in un incarico “già affidato ad altri”, sono inequivocabili nel richiedere un preesistente conferimento formale del mandato.
Nel caso analizzato, i ricorrenti avevano ricevuto i loro incarichi prima ancora di essere informati delle rivendicazioni della collega. Pertanto, non solo mancava un incarico preesistente, ma non vi era neanche la consapevolezza di ledere una posizione professionale già consolidata. La Corte ha inoltre rilevato un’ulteriore violazione del principio di tipicità della sanzione: era stata applicata l’ammonizione, una sanzione non prevista dalla legge professionale (R.D. n. 2537/1925), che elenca tassativamente l’avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo.
Conclusioni
Questa ordinanza fornisce un chiarimento cruciale per tutti i professionisti: la responsabilità disciplinare per subentro incarico professionale sorge solo in presenza di un incarico formalmente e precedentemente conferito a un collega. Una semplice promessa, un accordo preliminare o un’aspettativa non sono sufficienti a configurare l’illecito. La decisione riafferma l’importanza dei principi di legalità e tipicità nel diritto disciplinare, garantendo che le sanzioni siano applicate solo per condotte chiaramente e inequivocabilmente previste dalle norme deontologiche.
Quando si configura un illecito disciplinare per subentro in un incarico professionale?
L’illecito disciplinare si configura solo quando un professionista subentra in un incarico che è stato già effettivamente e formalmente conferito a un altro collega. Una semplice promessa o un accordo preliminare per un futuro incarico non sono sufficienti.
Una promessa scritta di affidamento di un incarico equivale a un incarico già conferito ai fini deontologici?
No. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della responsabilità disciplinare, la promessa di un futuro conferimento d’incarico non è equiparabile a un incarico già affidato. Pertanto, accettare un lavoro solo promesso ad altri non costituisce un subentro illecito.
Qual è il principio di tipicità delle sanzioni disciplinari?
È il principio secondo cui a un professionista possono essere applicate solo ed esclusivamente le sanzioni disciplinari espressamente elencate dalla legge. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto illegittima l’applicazione della sanzione dell’ammonizione perché non prevista dal R.D. n. 2537/1925, che regola le sanzioni per gli ingegneri.