Un terzo soggetto rivendicava la proprietà di beni immobili, ereditati dalla madre, che erano stati confiscati ai suoi fratelli. Il Tribunale aveva rigettato la sua richiesta di revoca. La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della proprietà, ha riqualificato il ricorso come opposizione del terzo ai sensi dell'art. 667 c.p.p., individuando questo come il corretto strumento processuale. Di conseguenza, ha rinviato gli atti allo stesso Tribunale per la decisione, applicando il principio di conservazione degli atti giuridici.
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