Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione alla confisca proposta da una donna, terzo estraneo al processo, su un appartamento confiscato al genero condannato per usura e traffico di droga. La donna sosteneva di aver costruito l'immobile abusivamente e di averne la proprietà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il terzo estraneo può proporre opposizione alla confisca solo se dimostra la propria buona fede e l'esistenza di un titolo di proprietà regolarmente trascritto prima del sequestro. Nel caso specifico, l'immobile era abusivo, non accatastato a nome della ricorrente e privo di qualsiasi titolo valido. Inoltre, la buona fede è stata esclusa poiché il genero latitante abitava stabilmente nell'immobile con la figlia della ricorrente. La ricorrente perde la causa e viene condannata alle spese.
Continua »