L'Azienda aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per debiti legati a un contratto di finanziamento. L'Azienda si è opposta, ma la questione della mediazione obbligatoria è diventata centrale. Il giudice di primo grado aveva erroneamente incaricato l'Azienda di avviare la mediazione, ma l'Ente creditore non aveva partecipato. Nonostante ciò, l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è stata sollevata dall'Azienda solo in appello, troppo tardi. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'improcedibilità per mancata mediazione deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di primo grado, o al massimo alla successiva udienza dopo l'ordine del giudice. Non essendo avvenuto ciò, il vizio si è sanato. La Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità.
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