La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19389/2024, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se il titolo di credito (un assegno) risulta invalido per firma falsa, il giudice deve esaminare il rapporto sottostante che ha dato origine al debito, se ritualmente introdotto in causa dalle parti. Una debitrice si era opposta a un decreto ingiuntivo disconoscendo la firma su un assegno, che si è rivelata apocrifa. La Corte d'Appello, pur revocando l'ingiunzione, l'aveva comunque condannata a pagare la somma in virtù del contratto di cessione di beni aziendali sottostante. La Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice, confermando che l'opposizione apre un giudizio di cognizione pieno sul diritto di credito, e la richiesta di rigetto dell'opposizione implica la domanda di accertamento del rapporto sottostante.
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