Un'azienda cede un credito per fornitura merci a una società di gestione, che ottiene un decreto ingiuntivo contro l'acquirente. L'acquirente propone opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la ricezione di gran parte della merce e sostenendo che le fatture erano errate. La Corte d'Appello riduce il debito, ritenendo che le fatture e i buoni di consegna non firmati, prodotti solo dal creditore, non provino la consegna a fronte della contestazione del debitore. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del creditore originario. I giudici ribadiscono che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore dimostrare l'effettiva consegna della merce e l'esistenza del credito, non essendo sufficienti i soli documenti unilaterali come le fatture non accettate.
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