Una società contesta la titolarità di un credito trasferito tramite cessione in blocco, sostenendo che fosse escluso da una clausola contrattuale per via di una lite in corso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. L'ordinanza chiarisce che l'interpretazione di una clausola, se motivata logicamente, non può essere riesaminata in sede di legittimità, e che un'opposizione a decreto ingiuntivo non rientra automaticamente tra le 'azioni promosse dal debitore' che determinano l'esclusione dalla cessione.
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