L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la partecipazione a una frode carosello, qualificandola come società cartiera priva di reale operatività. Di conseguenza, ha recuperato a tassazione i costi relativi a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. La società ha impugnato l'accertamento, invocando la deducibilità dei costi da operazioni inesistenti sul presupposto che si trattasse di operazioni solo soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, mentre i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se i beni sono reali e commercializzati, ciò non vale per le operazioni oggettivamente inesistenti. Poiché la società era una mera scatola vuota senza alcuna reale attività commerciale, le sue operazioni erano del tutto fittizie, rendendo i relativi costi totalmente indeducibili.
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