Un ex pilota militare, dopo essersi dimesso senza aver maturato il diritto alla pensione pubblica, viene assunto da una compagnia aerea privata. Per valorizzare i contributi versati allo Stato, chiede il trasferimento al Fondo Volo dell'INPS. Sorge una controversia sull'onere economico: il lavoratore chiede l'applicazione della ricongiunzione contributiva con detrazione degli interessi al 4,5%. L'INPS si oppone, ritenendo applicabile la costituzione della posizione assicurativa senza interessi. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore. I giudici chiariscono che il dipendente pubblico che passa al settore privato senza aver maturato i requisiti pensionistici non può usufruire della ricongiunzione ordinaria, ma deve utilizzare la costituzione della posizione assicurativa ex lege, che non prevede la maturazione di interessi sui contributi trasferiti.
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