Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento, ritenuto poi inefficace dai giudici d'appello. Durante la causa, la società datrice di lavoro è fallita, ma l'attività era già stata ceduta a un'altra azienda. Quest'ultima ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata interruzione del processo a seguito del fallimento della cedente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio stabilito chiarisce che l'automatico effetto dell'interruzione del processo per fallimento tutela esclusivamente la parte colpita dall'evento. Di conseguenza, solo il curatore fallimentare o la società fallita possono far valere la nullità della prosecuzione del giudizio, mentre il terzo acquirente non ha la legittimazione per eccepire tale vizio. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto al risarcimento.
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