La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3499/2025, ha stabilito che i cosiddetti "superinteressi" previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., non sono un effetto automatico della causa. Per essere pretesi in fase esecutiva, è necessaria una pronuncia espressa e "ad hoc" nel titolo esecutivo. Una generica condanna al pagamento degli "interessi legali" non è sufficiente a includere il saggio maggiorato. La Corte ha accolto il ricorso di una società energetica, annullando la pretesa di un creditore che li aveva calcolati sulla base di una sentenza che non li menzionava esplicitamente, richiamando un principio consolidato dalle Sezioni Unite.
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