Un professionista ha impugnato un avviso di accertamento fiscale per IRPEF, IRAP e IVA, contestando la validità della firma, la motivazione, l'onere della prova e l'omessa valutazione di costi deducibili. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sulla validità formale dell'atto, confermando che la delega di firma a un funzionario è legittima e la motivazione era sufficiente a garantire il diritto di difesa. Tuttavia, ha accolto i motivi relativi all'omessa pronuncia del giudice di merito su costi deducibili e sul calcolo delle sanzioni, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame su questi specifici punti.
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