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Obbligo Di Repêchage

69 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il dovere del datore di lavoro, prima di procedere a un licenziamento per motivi economici, di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili all'interno dell'azienda, anche di livello inferiore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche senza crisi
Una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera ha impugnato il licenziamento intimatole dall'azienda datrice di lavoro. La dipendente sosteneva l'illegittimità del recesso datoriale a causa dell'assenza di una reale crisi economica aziendale e contestava il mancato rispetto dell'obbligo di ricollocamento interno, evidenziando la successiva assunzione a termine di un'aiuto-cuoca. I giudici di merito hanno respinto le domande della lavoratrice, accertando la totale esternalizzazione del servizio di pulizia e l'assenza di posizioni fungibili. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del recesso. La Suprema Corte ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non richiede uno stato di crisi economica, ma può derivare da scelte organizzative finalizzate a una maggiore efficienza o redditività, purché comportino la reale soppressione della mansione.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra o solo indennizzo?
Un lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo che l'azienda ha perso un appalto. La Corte d'Appello ha ritenuto il licenziamento illegittimo per il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, ma ha negato la tutela reintegratoria, concedendo solo un'indennità. Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, richiamando una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 125/2022) che ha eliminato il requisito della "manifesta" insussistenza del motivo oggettivo, ha cassato la parte della sentenza che negava la reintegra. Ha così confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova decisione sulla tutela applicabile.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage
La controversia nasce dall'impugnazione promossa da un lavoratore a seguito del recesso comunicato dal datore di lavoro per soppressione della posizione aziendale. La Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la prova rigorosa dell'effettiva soppressione del posto e della totale impossibilità di reimpiego del dipendente in mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve dimostrare con elementi concreti l'assenza di posizioni alternative disponibili al momento della decisione. In mancanza di tale prova, il recesso risulta privo di fondamento e genera le tutele previste dall'ordinamento.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: c’è la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente per ragioni organizzative. La lavoratrice ha impugnato il recesso contestando la mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocarla in altre mansioni all'interno della struttura aziendale. La Corte d'Appello ha accertato la manifesta violazione dell'obbligo di repêchage, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso riguarda sia le ragioni organizzative sia l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare la dipendente e rimborsare le spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: valido se differito
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'azienda durante il periodo di cassa integrazione Covid-19, sostenendone la nullità per violazione del blocco normativo dei recessi. La società aveva recapitato la comunicazione prima del termine della sospensione, fissando tuttavia l'efficacia del recesso al giorno successivo alla fine della cassa integrazione con esonero dal preavviso. I giudici di merito hanno escluso la nullità e accertato solo l'illegittimità per violazione del repechage, liquidando l'indennità economica prevista per le piccole imprese. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo la piena validità del differimento volontario degli effetti del recesso datoriale a una data successiva al divieto emergenziale.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ripescaggio
Un'azienda licenziava un dipendente adducendo la soppressione della sua posizione lavorativa per riorganizzazione aziendale. Il lavoratore contestava il recesso evidenziando il proprio inquadramento di fatto in mansioni superiori di responsabile e l'esistenza di posti vacanti in un'altra sede. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocamento (repechage) considerando le mansioni effettivamente svolte e non il mero livello formale sulla carta. Inoltre, i giudici hanno respinto l'eccezione aziendale di riduzione del danno per altri redditi percepiti dal lavoratore (aliunde perceptum), giudicandola tardiva e priva di riscontri economici concreti. Il lavoratore ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il completo risarcimento economico.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall'Azienda a seguito della perdita di un appalto. Il Tribunale ha inizialmente ordinato la reintegrazione per violazione dell'obbligo di ripescaggio. La Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: ha ritenuto definitivo l'accertamento sulla crisi aziendale per mancata impugnazione incidentale del dipendente e ha considerato provata l'assenza di altri posti tramite il Libro Unico del Lavoro. La Corte di Cassazione ha evidenziato una questione di massima rilevanza sul rapporto unitario tra soppressione del posto e obbligo di repechage, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Chiusura sede e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un'azienda licenziava un dipendente a seguito della chiusura della sede locale per contrazione del mercato. La Corte territoriale riteneva legittimo il recesso limitando la selezione ai soli addetti della sede soppressa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del dipendente, stabilendo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impone al datore di lavoro un rigoroso onere probatorio. L'impresa deve dimostrare l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore anche presso altre sedi con mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare i principi di correttezza e buona fede nella scelta comparativa tra dipendenti con mansioni fungibili. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio a un nuovo giudice.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repêchage nullo
Un'azienda ha licenziato un dipendente a seguito dell'esternalizzazione dei servizi contabili. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso per mancata dimostrazione dell'obbligo di ricollocazione interna. Il datore di lavoro non ha provato l'assenza di mansioni alternative, anche inferiori, assegnabili al dipendente. La Suprema Corte ha confermato il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici hanno tuttavia accolto il ricorso societario sul calcolo del risarcimento, stabilendo l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata e rinviando la causa per la corretta quantificazione economica del danno.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: regole e limiti
La controversia riguarda la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un datore di lavoro a un dipendente a seguito della riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha contestato il recesso lamentando la violazione dell'obbligo di ripescaggio e l'assenza di un reale motivo economico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azienda deve dimostrare rigorosamente sia l'effettiva soppressione del posto sia l'impossibilità oggettiva di ricollocare il dipendente anche in mansioni inferiori o compatibili. I giudici hanno respinto le difese aziendali generiche, confermando l'illegittimità della risoluzione del rapporto quando non vi sia piena trasparenza probatoria sulle reali posizioni vacanti.
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Inidoneità temporanea alle mansioni: stop alla sospensione
Un'azienda di igiene urbana ha sospeso stipendio e contributi a un autista a causa della sua inidoneità temporanea alle mansioni di guida. Il lavoratore ha contestato il provvedimento, evidenziando la possibilità di essere impiegato come netturbino in un posto rimasto vacante. I giudici hanno dichiarato illegittima la sospensione economica poiché il datore di lavoro non ha provato l'impossibilità di ricollocare il dipendente né la definitiva soppressione della posizione alternativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la piena tutela retributiva del lavoratore e condannando l'impresa alle spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ruoli svolti
Un'azienda ha disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente a seguito della chiusura della sua filiale. Il lavoratore ha impugnato il recesso contestando la mancata verifica di posizioni alternative. I giudici hanno accertato che l'impiegato svolgeva compiti superiori rispetto all'inquadramento contrattuale originario. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ritenuto valido il recesso limitando la verifica del reimpiego solo al livello formale di partenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. La Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente tenendo conto delle mansioni superiori effettivamente svolte e non della sola qualifica formale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra
Un ente sopprime la posizione organizzativa di un proprio dipendente ma procede contemporaneamente all'assunzione di nuove figure amministrative, senza valutare la sua ricollocazione interna. Il lavoratore contesta quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte conferma l'illegittimità del recesso per violazione dell'obbligo di ripescaggio, ribadendo che il datore di lavoro deve provare l'impossibilità assoluta di reimpiego. In assenza di tale prova, il fatto posto alla base del licenziamento risulta insussistente. Di conseguenza, l'ente deve reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento economico pari a dieci mensilità, oltre alle spese legali sostenute.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: doveri e limiti
Un'azienda del settore ricambi e pneumatici licenzia un autista a seguito della soppressione definitiva della sua mansione. Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo denunciando la violazione dell'obbligo di repêchage, confrontando la propria posizione con quella di un collega assunto più di recente con mansioni di officina e magazzino. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso ritenendo i ruoli parzialmente fungibili. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda e cassa la sentenza con rinvio. La Suprema Corte stabilisce che l'obbligo di ricollocazione riguarda solo mansioni compatibili con le competenze già possedute dal dipendente. Il datore di lavoro non ha alcun dovere di fornire una formazione professionale nuova per consentire il mantenimento dell'impiego.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: scatta la reintegra
Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al responsabile del servizio di prevenzione, sostenendo l'avvenuto accorpamento di due sedi operative e la soppressione della posizione. Il giudice d'appello ha accertato la falsità della riorganizzazione, rilevando che l'azienda aveva assegnato le medesime mansioni a una nuova risorsa assunta subito dopo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici supremi hanno tuttavia accolto il ricorso datoriale limitatamente al calcolo del risarcimento, imponendo il tetto massimo delle dodici mensilità e la decurtazione dei contributi versati da altri datori.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la svolta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21872/2023, ha chiarito i confini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, focalizzandosi sull'obbligo di repechage (ricollocamento). Il caso riguarda un lavoratore licenziato a causa della riorganizzazione aziendale e della soppressione della sua posizione lavorativa. L'azienda sosteneva l'impossibilità di impiegare il dipendente in altre mansioni. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro deve dimostrare in modo rigoroso l'impossibilità di ricollocare il dipendente, non solo in mansioni equivalenti ma anche in mansioni inferiori, qualora ciò sia necessario per salvare il posto di lavoro e vi sia il consenso del lavoratore. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, confermando che la mancanza di tale prova rende il licenziamento illegittimo.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la crisi non basta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un giornalista. L'azienda aveva giustificato il recesso con una generica crisi aziendale, senza tuttavia dimostrare l'effettiva soppressione del posto di lavoro del dipendente e l'impossibilità di ricollocarlo altrove (obbligo di repechage). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando l'ordine di reintegrazione e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre stabilito che i compensi percepiti dal lavoratore per la sua attività di scrittore non costituiscono "aliunde perceptum" detraibile dal risarcimento, poiché frutto di una diversa capacità lavorativa compatibile con il precedente impiego. Vince il lavoratore, che ottiene la reintegra e il pagamento delle spese legali.
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Obbligo di repêchage: l’azienda deve provare l’impossibilità
Il caso riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente a seguito di una riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ha contestato il provvedimento lamentando la violazione dell'obbligo di repêchage. La Corte di Cassazione ha stabilito che spetta esclusivamente al datore di lavoro dimostrare l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili. Il lavoratore non ha alcun dovere di indicare le posizioni libere in azienda. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando l'azienda al risarcimento del danno.
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Obbligo di repêchage: licenziamento valido se i ruoli non sono compatibili
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scaturito dalla chiusura di un reparto tecnico a seguito di un'ordinanza comunale. Il Lavoratore sosteneva che l'Azienda non avesse rispettato l'obbligo di repêchage. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'Azienda ha correttamente adempiuto a tale dovere, dimostrando che l'unica altra sede operativa svolgeva mansioni amministrative e commerciali, del tutto incompatibili con le competenze tecniche del dipendente. La Corte ha quindi respinto il ricorso, ribadendo che l'onere di provare l'impossibilità di ricollocamento è stato assolto dal datore di lavoro.
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Obbligo di repêchage: licenziamento annullato, l’azienda perde
Un lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa della chiusura del suo ramo aziendale. I giudici, tuttavia, dichiarano il licenziamento illegittimo. Il motivo è il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage da parte dell'azienda. L'impresa, infatti, non è riuscita a dimostrare di aver cercato una posizione alternativa per ricollocare il dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l'onere di provare l'impossibilità del ricollocamento spetta esclusivamente al datore di lavoro. L'azienda ha perso la causa e il licenziamento è stato annullato.
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