Un dipendente pubblico, socio accomandatario di una società, percepiva somme qualificate come 'redditi di partecipazione'. L'Ente di appartenenza ha contestato la natura di tali somme, considerandole provento di un incarico retribuito dipendente pubblico svolto senza autorizzazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente. Ha stabilito che la qualità di socio accomandatario implica per legge l'esercizio di un'attività di amministrazione. Di conseguenza, qualsiasi provento ricevuto, anche se chiamato 'utile', costituisce un compenso per tale attività. In assenza della necessaria autorizzazione preventiva, il dipendente è obbligato a versare l'intera somma percepita all'amministrazione di appartenenza. La Corte ha chiarito che non è necessario provare lo svolgimento di un'attività lavorativa concreta, essendo sufficiente la sola carica sociale.
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