Un Lavoratore, cassiere, è stato licenziato per aver consumato uno snack da 0,70 euro senza pagarlo. I giudici di merito hanno ritenuto il licenziamento illegittimo, ordinando la reintegra, poiché la sanzione non era proporzionata al fatto, considerando la scarsa entità del danno, l'assenza di frode e la natura dei precedenti disciplinari. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la validità del licenziamento secondo il CCNL e contestando la valutazione dei precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che la Proporzionalità licenziamento disciplinare va valutata dal giudice in base alle circostanze concrete, non solo alle previsioni dei contratti collettivi, e che la fiducia non era stata irreparabilmente compromessa.
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