Un'azienda di trasporti ha intimato il licenziamento per giusta causa a un capotreno, accusandolo di aver commesso numerose irregolarità nell'emissione di biglietti per intascare provvigioni extra. La Corte d'Appello ha annullato il provvedimento, rilevando che la condotta del dipendente non era dettata da dolo o malafede, bensì da un eccesso di zelo e da semplici errori materiali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che, in assenza di intenzionalità fraudolenta, la condotta rientra tra le infrazioni punibili solo con sanzioni conservative previste dal contratto collettivo. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, poiché la sanzione espulsiva è risultata del tutto sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
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