Un insegnante della scuola pubblica, impiegato con orario a tempo parziale al 50%, è stato dichiarato decaduto dal servizio per aver svolto attività sul web come creatore di contenuti video. L'amministrazione scolastica ha ritenuto tale occupazione una forma di commercio non autorizzabile e incompatibile con l'insegnamento. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, dando ragione al lavoratore. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nella materia del docente part-time e incompatibilità, non si applica la sanzione automatica della decadenza prevista per chi lavora a tempo pieno. Trattandosi di un rapporto a tempo parziale non superiore al 50%, la scuola non poteva pronunciare la decadenza immediata, ma doveva avviare un procedimento disciplinare garantendo il diritto di difesa. La causa dovrà essere riesaminata.
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