Un'azienda e i suoi amministratori hanno ricevuto oltre 3,5 milioni di euro dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un impianto a biogas qualificato come nuova costruzione. In realtà, l'impianto riutilizzava componenti di una struttura preesistente. La Corte dei conti ha condannato i soggetti al risarcimento per danno erariale. Gli amministratori hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice contabile non avesse giurisdizione su soggetti privati legati da un semplice contratto di diritto privato. Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, confermando che chi riceve finanziamenti pubblici assume un rapporto di servizio con lo Stato. Di conseguenza, sussiste il danno erariale se i fondi vengono distratti dallo scopo pubblico, e la Corte dei conti è pienamente competente a giudicare sia la società sia i suoi amministratori.
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