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Obblighi Informativi Dell'Intermediario

8 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Obblighi informativi dell’intermediario: banca contro risparmiatori
Gli Investitori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del default dei bond argentini. I giudici di merito hanno condannato la Banca per non aver adempiuto agli obblighi informativi dell'intermediario durante il rapporto, omettendo di segnalare il declassamento dei titoli. La Banca ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, nel servizio di sola ricezione ed esecuzione di ordini, i doveri di informazione si esauriscono con l'acquisto dei titoli. Rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto e la rilevanza della questione, la Suprema Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rimettendo la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile per una decisione definitiva.
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Obblighi informativi dell’intermediario: stop al risarcimento
Un investitore ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni per l'acquisto di bond argentini poi andati in default, lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. La Corte d'Appello ha condannato la banca, ritenendo che quest'ultima non avesse contestato in modo specifico gli atti di interruzione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca su questo punto, stabilendo che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario nega implicitamente la ricezione degli atti interruttivi, gravando l'investitore dell'onere di provarne l'invio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Obblighi informativi dell’intermediario: firma batte risarcimento
Un'investitrice ha citato in giudizio una banca chiedendo la nullità di un acquisto di titoli e il risarcimento dei danni, lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. La cliente aveva firmato un modulo d'ordine contenente la segnalazione che l'operazione non era adeguata e che il titolo non era quotato. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue domande. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la firma sulla clausola di inadeguatezza fa presumere il corretto adempimento informativo della banca. Poiché l'investitrice non ha indicato quali specifiche informazioni le fossero state taciute, la banca non era tenuta a fornire ulteriori prove. Di conseguenza, l'investitrice perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Obblighi informativi dell’intermediario: banca salva se avvisa
Un investitore ha citato in giudizio un istituto bancario chiedendo il risarcimento dei danni per l'acquisto di azioni ad alto rischio, lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. È emerso che la banca aveva fornito informazioni precise e dettagliate sull'inadeguatezza dell'operazione e sull'elevata concentrazione del rischio. L'investitore, nonostante gli avvertimenti scritti ricevuti, aveva espresso la ferma e autonoma volontà di procedere all'acquisto. Di conseguenza, non sussiste alcuna responsabilità della banca, avendo quest'ultima assolto pienamente ai propri doveri di trasparenza e informazione sia nella fase iniziale sia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
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Obblighi informativi: Banca responsabile per i bond argentini
La Corte di Cassazione affronta il tema degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario nel caso di investitori che avevano acquistato rischiose obbligazioni argentine. La Corte stabilisce un principio fondamentale: se la banca viola il suo dovere di informare il cliente sui rischi, si presume che questa omissione abbia causato il danno. Non spetta più all'investitore dimostrare il nesso di causa, ma è la banca a dover provare che il cliente avrebbe comunque effettuato l'investimento anche se fosse stato correttamente informato. La sentenza precedente, che aveva dato torto agli investitori, è stata annullata.
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Laurea in Economia non salva la banca dagli obblighi informativi
Un investitore, laureato in scienze economiche e bancarie, perde il suo capitale investendo in obbligazioni rischiose. La banca si difende sostenendo che il titolo di studio del cliente e il suo rifiuto di fornire informazioni la esonerassero da responsabilità. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. Sancisce che la laurea non trasforma automaticamente un risparmiatore in 'operatore qualificato'. Gli obblighi informativi dell'intermediario restano stringenti: la banca deve sempre provare di aver fornito informazioni specifiche e dettagliate sui rischi, anche se il cliente si rifiuta di collaborare. La sola consegna di un documento generico non è sufficiente. La causa torna ai giudici per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Obblighi informativi: investitore fa profitto, la banca vince
Un investitore ha citato in giudizio la sua banca, lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario per non averlo profilato correttamente prima di eseguire importanti operazioni finanziarie. La Corte di Cassazione ha però respinto la sua richiesta. I giudici hanno chiarito che, senza un servizio di consulenza esplicito, la banca era tenuta solo a una valutazione di 'appropriatezza' e non di 'adeguatezza'. Il fattore decisivo è stato l'assenza di un danno: nel periodo contestato, l'investitore aveva realizzato un profitto di oltre 1,8 milioni di euro. La mancanza di un pregiudizio economico ha reso infondata la pretesa, portando alla vittoria della banca.
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Delega alla Banca non basta: obblighi informativi sempre validi
Una coppia di risparmiatori perde i propri soldi investendo in titoli ad alto rischio (Lehman Brothers) tramite un contratto di gestione patrimoniale. La Banca si difende sostenendo che una clausola di 'delega senza preventivo assenso' la esonerava da specifiche comunicazioni. La Cassazione ha dato torto alla Banca, stabilendo che la delega operativa non cancella i fondamentali obblighi informativi dell'intermediario. La mancata e inadeguata informazione sui rischi specifici dei titoli costituisce un grave inadempimento che giustifica la risoluzione dei contratti di acquisto e la condanna della Banca alla restituzione delle somme investite. La tutela del cliente prevale sulla discrezionalità gestionale.
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