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Art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

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Operazione non adeguata: banca assolta se il cliente firma
Due risparmiatori hanno citato in giudizio una banca per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di obbligazioni argentine andate in default. Gli investitori lamentavano la mancata informazione sui rischi e la nullità dell'ordine di acquisto. La banca ha dimostrato di aver dettagliato verbalmente i pericoli dell'investimento tramite il proprio funzionario e di aver raccolto la sottoscrizione del modulo in cui il cliente dichiarava di essere consapevole dei rischi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei risparmiatori: se il cliente riceve gli opportuni avvisi e autorizza per iscritto l'esecuzione di una operazione non adeguata, la banca non ha l'obbligo di astenersi dal compierla e non risponde della perdita finanziaria subita.
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Obblighi informativi banca: Cassazione tutela l’investitore sui rischi
Un Investitore ha citato in giudizio una Banca per l'acquisto di titoli argentini, sostenendo che la Banca non aveva fornito adeguate informazioni sui rischi e non aveva valutato correttamente il suo profilo. Il Tribunale aveva dato ragione all'Investitore, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la Banca avesse adempiuto ai suoi obblighi. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Investitore. Ha ribadito che gli `obblighi informativi banca` non si esauriscono nella valutazione di adeguatezza dell'operazione o nella consegna di documenti generici. La Banca deve fornire informazioni specifiche e dettagliate sulle caratteristiche e sui rischi dei titoli. La Cassazione ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione sull'adempimento di questi obblighi specifici.
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Offerta fuori sede: ordini seriali nulli senza recesso
Gli eredi di un risparmiatore citano in giudizio una banca per ottenere la nullità dell'acquisto di obbligazioni argentine, sottoscritte a domicilio. Gli eredi lamentano l'omessa informativa sul diritto di recesso prescritta per la vendita a domicilio. I giudici di merito respingono la domanda sostenendo che la serialità degli ordini escludeva l'effetto sorpresa per il cliente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli eredi. I Supremi Giudici stabiliscono che l'offerta fuori sede impone sempre l'avviso di recesso di sette giorni a pena di nullità. La reiterazione degli acquisti non sana l'omissione dell'intermediario, ma evidenzia soltanto una condotta ripetutamente illegittima della banca.
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Obblighi informativi della banca: tutele per gli investimenti
Una risparmiatrice ha citato in giudizio un istituto di credito per l'acquisto di obbligazioni ad alto rischio per oltre 150.000 euro, eseguito tramite un familiare delegato. La cliente lamentava la violazione delle regole di trasparenza sugli strumenti finanziari. La banca sosteneva di aver avvisato genericamente il delegato che a un maggior rendimento corrisponde un rischio più elevato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'investitrice. I giudici hanno chiarito che gli obblighi informativi della banca impongono chiarimenti specifici su ogni singolo titolo. Un avvertimento generico di buon senso non basta a tutelare l'intermediario, anche se il delegato dell'acquirente possiede pregresse competenze nel settore bancario.
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Obbligo di informazione dell’intermediario: perdite ed esonero
Un investitore ha citato in giudizio un istituto di credito e un promotore finanziario chiedendo il risarcimento dei danni per pesanti perdite economiche subite. Il cliente lamentava la violazione delle tutele informative e presunte false rassicurazioni fornite dal consulente durante il rapporto. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria. I giudici hanno chiarito i limiti relativi all'obbligo di informazione dell'intermediario. Nel semplice servizio di negoziazione e acquisto di strumenti finanziari, la banca non ha il dovere continuo di segnalare l'aggravamento del rischio successivo all'operazione. Tale monitoraggio spetta solo nei contratti di gestione patrimoniale. Inoltre, l'investitore riceveva regolarmente gli estratti conto ufficiali attestanti l'andamento negativo dei titoli.
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Risoluzione ordine di investimento: cedole e doveri della banca
Due investitori convengono in giudizio una banca chiedendo la risoluzione ordine di investimento relativo a obbligazioni ad alto rischio, lamentando la violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale accoglie la domanda detraendo le cedole riscosse. La Corte d'Appello condanna la banca alla restituzione dell'intera somma senza detrazioni, ravvisando anche un dovere informativo successivo all'acquisto. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso della banca. I giudici di legittimità chiariscono che, in assenza di impugnazione degli investitori, si era formato il giudicato sulla detrazione delle cedole e sull'assenza di obblighi informativi post-vendita per i contratti di semplice intermediazione. La sentenza viene cassata con rinvio per una nuova valutazione della gravità dell'inadempimento iniziale della banca.
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Dovere di informazione dell’intermediario: banca salva dal crack
Alcuni investitori hanno citato in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per l'acquisto di obbligazioni di una società estera poi fallita. Gli investitori lamentavano la violazione del dovere di informazione dell'intermediario, sia prima che dopo l'acquisto, e l'assenza di un valido contratto quadro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli investitori, confermando che in un semplice contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione la banca non ha l'obbligo di monitorare l'andamento dei titoli dopo l'acquisto. Inoltre, la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione finanziaria può essere fornita anche verbalmente dall'operatore. Di conseguenza, la banca ha dimostrato di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi al momento dell'investimento.
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Nesso causale nell’intermediazione finanziaria: prove e perdite
Due investitori citano in giudizio una banca, una società di gestione e il loro promotore finanziario per la perdita del capitale investito in una gestione patrimoniale. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'appello contro il promotore per vizio di notifica e rigetta la domanda contro le società per mancanza di prova sul nesso causale. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso degli investitori: la notifica effettuata al vecchio indirizzo del difensore è nulla e non inesistente, quindi sanabile con effetto retroattivo. Di conseguenza, la Cassazione rinvia la causa alla Corte d'appello per valutare nel merito la responsabilità del promotore. Conferma invece il rigetto verso la banca, ribadendo che per la violazione degli obblighi informativi attivi è necessario dimostrare il nesso causale nell'intermediazione finanziaria tra l'omessa informazione e la scelta di investire.
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Obblighi informativi dell’intermediario: banca contro risparmiatori
Gli Investitori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del default dei bond argentini. I giudici di merito hanno condannato la Banca per non aver adempiuto agli obblighi informativi dell'intermediario durante il rapporto, omettendo di segnalare il declassamento dei titoli. La Banca ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, nel servizio di sola ricezione ed esecuzione di ordini, i doveri di informazione si esauriscono con l'acquisto dei titoli. Rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto e la rilevanza della questione, la Suprema Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rimettendo la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile per una decisione definitiva.
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Obbligo informativo dell’intermediario: no ai moduli generici
Gli eredi di un'investitrice hanno citato in giudizio una banca chiedendo il risarcimento dei danni per l'acquisto di obbligazioni argentine poi andate in default. La Corte di Cassazione ha chiarito che le modifiche di legge non rendono nullo il vecchio contratto quadro. Tuttavia, ha accolto il ricorso degli eredi stabilendo che la banca ha violato l'obbligo informativo dell'intermediario. Non basta avvisare genericamente il cliente che un titolo è rischioso o che si può perdere il capitale. La banca deve fornire informazioni concrete, dettagliate e aggiornate sul reale rischio di insolvenza dello Stato emittente, avvalendosi anche dei dati delle agenzie di rating. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Responsabilità dell’intermediario finanziario: risparmio tutelato
Alcuni risparmiatori hanno citato in giudizio una banca per il risarcimento dei danni subiti a causa del default di obbligazioni ad alto rischio acquistate nel 2001. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo sufficienti le informazioni fornite e la propensione al rischio dei clienti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei risparmiatori, sancendo la responsabilità dell'intermediario finanziario. I giudici hanno stabilito che la banca non può adempiere ai propri obblighi informativi senza aver prima acquisito l'offering circular (il documento con le caratteristiche essenziali dell'emissione), qualora i titoli siano privi di rating e prospetto. Tale obbligo sussiste anche se la banca non ha partecipato direttamente al collocamento dei titoli e non viene meno con la firma di moduli standard o per la generica propensione al rischio del cliente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Obblighi informativi: banca salva se il cliente ama il rischio
Alcuni risparmiatori hanno citato in giudizio una banca chiedendo la risoluzione dei contratti di acquisto di bond argentini, poi andati in default, lamentando la violazione degli obblighi informativi. La Corte d'Appello ha accertato l'omessa informazione ma ha rigettato la domanda, ritenendo che gli investitori avrebbero comunque acquistato i titoli, data la loro elevata propensione al rischio e i successivi investimenti speculativi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può essere considerata un inadempimento di scarsa importanza se viene provato che il cliente, anche se informato, avrebbe comunque compiuto l'operazione. Di conseguenza, il ricorso dei risparmiatori è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.
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Nesso causale: informazioni errate ma nessun risarcimento
Un risparmiatore ha chiesto il risarcimento dei danni alla propria banca e al promotore finanziario. Sosteneva di essere stato spinto a disinvestire anticipatamente una polizza assicurativa a causa di informazioni errate su un imminente aumento delle tasse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del risparmiatore. I giudici hanno accertato l'assenza di un nesso causale tra le informazioni inesatte fornite dal promotore e la scelta di disinvestire. Le prove hanno dimostrato che l'investitore aveva già deciso autonomamente di ritirare il denaro per acquistare un immobile per la figlia. Di conseguenza, la presunzione di responsabilità della banca è stata superata dalla prova contraria. Il risparmiatore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Obbligo informativo violato, ma la Banca non paga: il caso
Un investitore ha perso la causa di risarcimento contro una banca per l'acquisto di obbligazioni argentine. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante la possibile violazione dell'obbligo informativo dell'intermediario, mancava il nesso di causalità tra l'omissione della banca e il danno. L'investitore, infatti, aveva già acquistato gli stessi titoli in precedenza, dimostrando una propensione al rischio e una volontà di investimento autonoma. Questa sua condotta passata ha interrotto il legame causa-effetto, liberando la banca dalla responsabilità. In sintesi, la banca ha vinto perché è riuscita a fornire la prova contraria che il cliente avrebbe compiuto l'operazione anche se fosse stato pienamente informato.
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Valutazione di adeguatezza: Banca condannata per delega al marito
Un'investitrice delega il marito a gestire i suoi investimenti. Quest'ultimo acquista titoli ad alto rischio che portano a una perdita totale. La cliente fa causa alla banca, che si difende sostenendo che il marito era un operatore esperto e propenso al rischio. La Corte di Cassazione dà ragione all'investitrice, stabilendo un principio fondamentale: la banca ha l'obbligo di effettuare la valutazione di adeguatezza sul profilo del cliente titolare del contratto, non su quello del suo delegato. L'esperienza pregressa del delegato non può sostituire la profilatura formale del cliente, che deve avvenire al momento della firma del contratto quadro. La banca è quindi ritenuta responsabile per non aver adempiuto a questo specifico dovere informativo.
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Obblighi informativi banca: cliente informato, banca assolta
Due investitori acquistano obbligazioni rischiose e, dopo il fallimento della società emittente, citano in giudizio la banca per violazione dei suoi doveri. La Corte di Cassazione ha però respinto le loro richieste. Secondo i giudici, gli obblighi informativi della banca sono stati rispettati perché i clienti erano stati informati del rating 'BBB' del titolo prima dell'acquisto. Questo elemento, unito alla loro precedente esperienza con titoli simili e al loro rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, è stato ritenuto sufficiente a renderli consapevoli dei rischi. La banca, quindi, non è stata considerata responsabile per le perdite subite dagli investitori.
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Bond Argentini: Banca assolta, nessun obbligo dopo l’acquisto
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti degli obblighi informativi della banca verso il cliente. Nel caso esaminato, alcuni investitori avevano perso denaro a causa del default di titoli argentini e accusavano la banca di non averli avvisati del crescente rischio dopo l'acquisto. La Suprema Corte ha stabilito che non esistono generici obblighi informativi post-contrattuali. Una volta eseguito l'ordine di acquisto, l'attività della banca si considera conclusa. Un dovere di monitoraggio e informazione continua sorge solo se il cliente ha sottoscritto specifici contratti di consulenza o di gestione patrimoniale. Di conseguenza, la banca ha vinto la causa.
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Contratto quadro finanziario non aggiornato? Cassazione dà ragione alla Banca
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due investitori che chiedevano la nullità di un ordine di acquisto di obbligazioni argentine. La loro richiesta si basava sulla presunta nullità del contratto quadro finanziario, stipulato nel 1994 e mai adeguato alle nuove leggi del 1998. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: un contratto, se valido secondo le leggi in vigore al momento della sua firma, non diventa nullo a causa di normative successive più stringenti (ius superveniens). Di conseguenza, anche gli ordini di acquisto basati su quel contratto restano validi. La Banca ha quindi vinto la causa.
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Laurea in Economia non salva la banca dagli obblighi informativi
Un investitore, laureato in scienze economiche e bancarie, perde il suo capitale investendo in obbligazioni rischiose. La banca si difende sostenendo che il titolo di studio del cliente e il suo rifiuto di fornire informazioni la esonerassero da responsabilità. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. Sancisce che la laurea non trasforma automaticamente un risparmiatore in 'operatore qualificato'. Gli obblighi informativi dell'intermediario restano stringenti: la banca deve sempre provare di aver fornito informazioni specifiche e dettagliate sui rischi, anche se il cliente si rifiuta di collaborare. La sola consegna di un documento generico non è sufficiente. La causa torna ai giudici per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Obblighi informativi: investitore esperto non salva la banca
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario sussistono anche verso un cliente con elevata propensione al rischio. Un investitore aveva acquistato obbligazioni rischiose, perdendo il capitale. La banca si era difesa sostenendo che il cliente fosse esperto e consapevole. La Cassazione ha ribaltato la decisione precedente, affermando che l'esperienza del cliente non esonera la banca dal fornire informazioni specifiche e dettagliate sui rischi del prodotto, inclusi i dati contenuti in documenti come l'offering circular. La semplice propensione al rischio non implica un'accettazione 'al buio' dell'investimento. La banca è quindi responsabile per la mancata informazione, e il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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